Art.1 É costituita in Borghi
Una Associazione denominata "Pro-Loco di Borghi",
con sede nello stesso luogo, in via Roma, 61 (ora P.zza
A.Costa, 13).
Art.2 L'Associazione,
costituita senza fini di lucro ha i seguenti scopi:
a) riunire intorno a sé tutti coloro (Enti a mezzo di
propri rappresentanti, operatori economici, studiosi,
lavoratori, forze sociali, ecc.), che hanno interesse
all'abbellimento ed allo sviluppo turistico della località,
nonché promuovere in tutte le forme socialmente utili il
volontariato;
b) promuovere, stimolare, affiancare tutte le iniziative a
livello comunale, regionale e ministeriale volte al restauro
ed alla valorizzazione dei centri storici di Borghi e delle
altre località e frazioni site nel territorio, nel pieno
rispetto delle normative vigenti;
c) contribuire all'organizzazione ed allo sviluppo turistico
della località, effettuando studi e proposte volte al
miglioramento edilizio e stradale, con particolare riguardo
alle zone suscettibili di escursioni turistiche;
d) tutelare e valorizzare con l'utilizzazione di tutti i
mezzi di comunicazione, tutte le bellezze naturali,
artistiche, monumentali dei luoghi per farli meglio
apprezzare e conoscere;
e) promuovere e facilitare il movimento turistico in tutte
le frazioni del Comune di Borghi rendendo il soggiorno
piacevole quanto più possibile;
f) promuovere o sollecitare il miglioramento delle
attrezzature alberghiere dei centri di ritrovo degli ospiti;
g) promuovere festeggiamenti, sagre, fiere, convegni,
spettacoli pubblici, gite, escursioni, per accrescere le
attrattive ed il benessere fornito dalle suddette località;
h) istituire Uffici di informazione turistica e svolgere
attività e servizi di carattere e di interesse turistico,
in collaborazione ove possibile, con gli Uffici della
Amministrazione Comunale;
i) valorizzare le tradizioni, gli usi, i costumi nonché la
storia locale. L'organizzazione e la gestione avverranno con
la piena osservanza dei principi propri di un ordinamento
interno a base democratica.
Art.3 Il patrimonio è
costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell'Associazione;
b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Mentre i proventi dell'Associazione sono costituiti da:
a) quote associative (quote annuali, tasse iscrizione Soci);
b) i contributi di Enti, Associazioni e privati;
c) dal ricavato dell'organizzazionedi manifestazioni o
patecipazioni ad esse;
d) le entrate derivanti dallo svolgimento di attività
attinenti ai compiti della Pro-Loco stessa;
e) i contributi od ogni altra entrata che concorrerà ad
incrementare l'attivo sociale.
Art.4 I Soci si distinguono in
benemeriti ed effettivi.
- Sono Soci benemeriti le persone fisiche che abbiano
acquistato benemerito morale e/o materiale a favore della
Associazione.
La qualifica di Socio benemerito è deliberata dal Consiglio
di Amministrazione su proposta del Presidente ed ha
normalmente la durata di un anno, fatta salva la diversa
deliberazione del Consiglio stesso.
- Sono Soci effettivi le persone fisiche che versano la quota associativa, previe le
formalità iniziali di cui all'Art. 5, che verrà
annualmente stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.
Art.5 Per acquistare la
qualità di Socio effettivo l'aspirante deve presentare
domanda scritta.
- Per l'accoglimento della istanza è necessario che il
Consiglio d'Amministrazione si esprima favorevolmente, con
votazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole di
almeno i due terzi dei componenti del Consiglio
d'Amministrazione.
- Il Presidente dell'Associazione ha l'obbligo di
sottoporre, di volta in volta, le istanze di cui al comma
precedente alle decisioni del Consiglio d'Amministrazione
entro un mese dalla data di presentazione delle stesse e di
dare comunicazione scritta, delle decisioni adottate, ai
singoli interessati, entro un mese dall'avvenuta
determinazione collegiale.
Art.6 I Soci effettivi si
distinguono, a loro volta, in Soci sostenitori e Soci
ordinari;
- Sono Soci sostenitori, coloro che versano un contributo
stabilito di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione;
- Sono Soci ordinari, coloro che versano una quota stabilita
di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione;
- I Soci ordinari che non avranno inviato, espressamente, le
dimissioni entro il 31 Ottobre, saranno ritenuti
automaticamente riconfermati per l'anno seguente ed
obbligati al versamento della quota annuale.
Art.7 I Soci hanno diritto:
a) di ricevere le pubblicazioni della Associazione;
b) di frequentare i locali della sede dell'Associazione;
c) di eleggere i Membri del Consiglio d'Amministrazione di
essere eleggibili a loro volta;
d) di eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) di partecipare alle Assemblee Generali con diritto di
discussione e di voto.
Art.8 La qualità di Soci non
è trasferibile e si perde per decesso, morosità,
dimissioni, indegnità. L'esclusione per indegnità del
socio viene deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole
dei due terzi dei suoi componenti, previa audizione del
socio per il quale pende il procedimento di esclusione che
potrà farsi assistere da altro socio.
Art.9 L'Assemblea è
costituita di tutti i Soci. Alla stessa possono intervenire
tutti i soci in regola con il pagamento delle quote
associative.
Essa è convocata su deliberazione del Consiglio
d'Amministrazione almeno due volte l'anno, oppure a seguito
di richiesta fatta da almeno un decimo dei soci, nella sede
sociale o altrove. La convocazione avviene mediante lettera
affrancata e affissione nell'Albo presso la sede
dell'Associazione almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'adunanza.
L'Assemblea delibera su:
- sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell'Associazione;
- l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio
Preventivo;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
- sui membri del Collegio dei Revisori;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto,
nonché su tutto quanto alla stessa demandato per legge o per
statuto.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se
membri del Consiglio, escluse le adunanze aventi per oggetto
l'approvazione del Bilancio o per responsabilità dei
Consiglieri. In ogni caso, ogni Socio può essere portatore
al massimo di due deleghe per il voto di altri Soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
d'Amministrazione ed in mancanza, dal Vicepresidente; in
mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio
Presidente.
Il Presidente provvede a constatare la regolarità delle
deleghe ed il diritto di intervenire in Assemblea. Delle
riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le
maggioranze previste dall'Art.21 del Codice Civile.
Art.10 L'Associazione è
amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto di
tredici membri eletti dalla Assemblea Generale ordinaria dei
Soci, i quali durano in carica per tre anni e sono
rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso o esclusione di uno o più
membri del Consiglio durante il triennio, purché resti in
carica la maggioranza degli eletti, il Consiglio continua ad
operare fino alla scadenza dalla prima Assemblea ordinaria,
integrando il Consiglio d'Amministrazione con i primi non
eletti all'ultima votazione, per il periodo che precede la
prima Assemblea.
Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno:
un Presidente,
un Vicepresidente,
un Segretario,
un Tesoriere.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assennza o
impedimento continuativi del Presidente, detti poteri
spettano al Vicepresidente; in mancanza di entrambi
subentrerà il Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì dare mandato
a comitati di gestori di singole iniziative locali; tali
comitati saranno composti prevalentemente da soci
dell'Associazione residenti nella località interessata.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del
Presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario, od
anche quando lo richiedano in forma scritta e motivata
almeno un terzo dei consiglieri in carica.
Il Consiglio è convocato con almeno cinque giorni di
anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo i casi di
urgenza.
Gli avvisi di convocazione dovranno essere spediti a mezzo
posta o recapitati a mano e dovranno recare l'indicazione
degli argomenti all'ordine del giorno.
Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, nulla escluso ed eccettuato, e
particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per
il raggiungimento degli scopi associativi che non siano riservate
tassativamente all'Assemblea dalla legge o dal presente
Statuto.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza,
dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere
più anziano.
Delle riunioni del Consiglio si redige un verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario.
Art.11 Il Segretario
dell'Associazione assiste il Consiglio d'Amministrazione e
l'Assemblea, redige i verbali delle riunioni salvo il caso
in cui sia necessario l'intervento di un notaio.
Il Presidente assicura l'attuazione delle decisioni
adottate.
Il Tesoriere controfirma gli atti contabili ed
amministrativi e provvede al normale funzionamento
amministrativo e contabile.
Art.12 I Revisori dei conti
vengono nominati dall'Assemblea dei Soci. Questi dovranno
esaminare periodicamente la contabilità dell'Associazione,
redigere per ogni controllo regolare verbale autografo su
apposito registro.
I Revisori dei conti possono assistere alle sedute del
Consiglio di Amministrazione esprimendo un voto consultivo,
o al bilancio preventivo di ogni anno.
Art.13 Tutte le
funzioni degli amministratori sono gratuite e volontarie.
Art.14 L'esercizio
finanziario ha inizio il primo gennaio e si conclude il
trentuno dicembre di ogni anno.
Art.15
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione
del Conto Consultivo dell'anno che si chiude ed alla stesura
del Bilancio di Previsione per l'anno successivo, corredati
di opportuna relazione da sottoporre alla approvazione della
Assemblea.
L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito
nelle attività istituzionali dell'Associazione.
È compito del Consiglio provvedere a trasmettere una copia
dei detti atti, per opportuna conoscenza, alla
Amministrazione Comunale.
Art.16 Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma
dell'art.21 del codice civile, dall'Assemblea, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere
devoluto a fini di utilità sociale con delibera
assembleare.
Art.17 Per quanto non
espressamente completato nel presente Statuto e per i
rapporti con il Comune, la Provincia e la Regione,
l'Associazione Provinciale per il turismo ed altri Enti od
organi della Pubblica Amministrazione si osservano le norme
previste dalla Legge Regionale n.97 del 2 Settembre 1981 e
sue eventuali modifiche, eventuali Leggi speciali in materia
e le norme del Codice Civile.
Un apposito Regolamento Interno verrà predisposto dal
consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea nel termine di tre mesi dalla data di
costituzione dell'Associazione.